Associazione Italiana
Società Scientifiche Agrarie

Italian Association of the Agricultural Science Societies

Associazione Italiana
Società Scientifiche Agrarie

Italian Association of the Agricultural Science Societies

Associazione Italiana
Società Scientifiche Agrarie

Italian Association of the Agricultural Science Societies

Statuto

Art. 1. – (Denominazione)

E' costituita l'Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie - AISSA - (sito web www.aissa.it), libera Associazione di fatto, apartitica, aconfessionale e apolitica.

Art. 2. – (Durata e Sede)

L’Associazione non ha fini di lucro, ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L’Associazione ha la sua sede legale presso l’Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti, 50122 Firenze.

Art. 3. – (Scopi)

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

  • favorire i rapporti tra le Società Scientifiche associate, su tematiche di interesse comune;
  • favorire il coordinamento scientifico e didattico, con scambi di informazioni;
  • promuovere lo svolgimento di attività scientifiche e seminariali interdisciplinari in collaborazione tra i partecipanti e/o con soggetti esterni;
  • diffondere i risultati scientifici conseguiti;
  • stabilire i rapporti, anche di consulenza, con istituzioni internazionali, nazionali e locali che sovrintendono alle attività scientifiche, sperimentali e formative delle aree delle scienze agrarie, forestali, agro-industriali e ambientali;
  • partecipare a riunioni congiuntamente indette con organismi universitari ed enti di ricerca.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione promuove:

    • attività culturali, organizzando convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed incontri;
    • attività di formazione, istituendo sezioni e commissioni per lo studio di argomenti e temi specifici;
    • attività di divulgazione, diffondendo i risultati delle proprie attività;
    • attività di collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono fini assimilabili;
    • attività di promozione, istituendo premi e borse di studio a favore di soggetti attivi nei campi della ricerca e della didattica.

Art. 4. – (Soci)

Possono far parte dell’Associazione le Società Scientifiche attinenti al settore agrario, forestale, agro-industriale ed ambientale interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito e gli ideali, esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le Società Scientifiche associate mantengono la propria autonomia.
L’ammissione dei Soci è decisa dal Consiglio di Presidenza, secondo criteri predeterminati, indicati nel Regolamento.
Potrà essere stabilita una quota associativa uniforme o differenziata, non trasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5. – (Organi)

Gli organi dell’Associazione AISSA sono:

  • l’Assemblea Generale dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio di Presidenza;
  • il Collegio dei Revisori.

Art. 6. – (Assemblea Generale dei Soci)

L’Assemblea Generale dei Soci (Assemblea) è la sede fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Essa è costituita dai Presidenti delle Associazioni Scientifiche associate o dai loro delegati.
Per tutti i rapporti con l’Associazione, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci. E’ onere dei Soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell’indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica dei Soci.
L’Assemblea si riunisce in prima e/o in seconda convocazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario; una copia di detto rendiconto dovrà essere inviata unitamente alla convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce, comunque, ogni volta che il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Consiglio di Presidenza mediante avviso da inviare per posta, fax o e-mail alla sede di ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Possono essere adottate ulteriori forme di pubblicità stabilite dal Consiglio di Presidenza.
All’Assemblea spetta:

  • determinare gli indirizzi generali di azione dell’Associazione;
  • deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione;
  • eleggere il Presidente, il Vice-presidente, i membri del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Revisori;
  • deliberare sulla entità delle quote annuali di partecipazione dei Soci;
  • deliberare su tutte le altre questioni sottoposte dal Consiglio di Presidenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Spetta altresì all’Assemblea la modifica dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. Per tali deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto non può essere escluso.
Il bilancio deve restare a disposizione dei soci nei 20 giorni precedenti l’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice-presidente, o in mancanza di questo ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario. Ove prescritto dalla legge o in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio da egli designato.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario; una copia del verbale è depositata presso la sede dell’Associazione ed è disponibile sul sito web (www.aissa.it); qualunque socio può ottenere un’ulteriore copia.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio di Presidenza dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 7. – (Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza (Consiglio) è composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da tre membri. Fanno parte del Consiglio, il past-President ed eventuali Presidenti onorari con voto decisionale. Il Presidente, il Vice-presidente e i membri del Consiglio, liberamente eletti dall’Assemblea tra i Soci, durano in carica tre anni e non possono essere confermati nella stessa carica.
Il Consiglio di Presidenza nomina, tra i propri componenti, il Segretario - Tesoriere.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti e sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Spetta al Consiglio:

  • dirigere l’attività dell’Associazione secondo le finalità dell’articolo 3 e secondo le direttive generali dell’Assemblea;
  • amministrare e gestire l’attività dell’Associazione;
  • redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
  • convocare l’Assemblea;
  • decidere sull’ammissione delle Società che ne fanno richiesta, previa verifica della connotazione giuridica e scientifica delle medesime;
  • autorizzare l’esercizio provvisorio.

Art. 8. – (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, sovrintende alle sue attività ed è responsabile dell’esecuzione delle delibere dei suoi Organi. Su tali attività egli relaziona annualmente all’Assemblea. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, in particolare può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi ed ai pagamenti e conferire ai Soci procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio. Il Presidente cura la convocazione delle adunanze, ne predispone l’ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle medesime redatti dal Segretario, cura e disciplina la pubblicazione degli atti dell’Associazione e ne amministra con il Segretario - Tesoriere il patrimonio e le rendite, sottoponendo all’approvazione dell’Assemblea ogni atto che non riguardi l’ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-presidente.

Art. 9. – (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori (Collegio) è formato da tre membri anche non soci, eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio; sono esclusi i componenti del Consiglio. In seno al Collegio è eletto un Presidente che ha la funzione di coordinare l’attività di controllo.
Il Collegio ha il compito di esaminare l’andamento amministrativo dell’Associazione e di verificare la tenuta della contabilità e la rispondenza dei rendiconti consuntivi alle scritture contabili. Il Collegio redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 10. – (Entrate e Patrimonio)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • quote associative annuali;
  • contributi di persone fisiche e giuridiche, e di altri soggetti pubblici e privati;
  • eventuali donazioni e lasciti;
  • residui di gestione derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

Del patrimonio dell’Associazione possono far parte beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, strettamente funzionali al raggiungimento dei suoi scopi.
I beni dell’Associazione devono essere registrati o iscritti in uno speciale inventario, custodito dal Segretario - Tesoriere.

Art. 11. – (Adesioni e Recesso)

La quota di associazione di ciascun Socio deve essere versata al momento dell’ammissione per il primo anno e non oltre il 31 gennaio per gli anni successivi.
Il Socio che ha comunicato il proprio recesso dall’Associazione entro il 31 ottobre non è tenuto al versamento della quota per l’anno successivo; in caso contrario l’adesione si intende tacitamente rinnovata.
Incorre nella sanzione di decadenza automatica il Socio che non ha corrisposto la quota per due anni consecutivi.

Art. 12. – (Destinazione degli Avanzi)

Conformemente agli scopi non lucrativi di cui all’articolo 2, durante la sua vita l’Associazione non può distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13. – (Devoluzione del Patrimonio in Caso di Scioglimento)

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14. – (Anno Finanziario)

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea.

Art. 15. – (Norme di Funzionamento)

Le norme di funzionamento interno dell’Associazione sono stabilite mediante apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea.

Art. 16. – (Disposizioni Finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.